Verifiche e controlli nel campo della sicurezza quali, macchine ed attrezzature

PROJECT OVERVIEW

Per le attrezzature e macchine per sollevamento persone e/o cose (esclusi gli ascensori così come inquadrati e definiti nel D.P.R. 19 gennaio 2015 n. 8), con anzianità superiore ai 20 anni, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011 è obbligatorio effettuare indagine supplementare, a cura di Ingegnere esperto (definiti Cicli di Vita Residua), atta a certificare l’idoneità all’utilizzo e un arco temporale ulteriore di vita operativa.

 

Tale obbligo è testualmente indicato all’allegato 2 di cui si riporta sotto uno stralcio:

2. Definizioni

a) Verifica periodica: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante c specifiche dell’attrezzatura di lavoro. l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

b) Prima verifica periodica: La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.

c) Indagine supplementare: Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

 

Tale indagine, consente di definire l’ulteriore periodo di servizio della macchina in accordo con le normative vigenti. A supporto delle indagini di cui sopra può ritenersi necessario l’esecuzione di controlli non distruttivi (CND) che la società può svolgere in accordo con le norme tecniche.

Oltre alle verifiche cosiddette “ventennali” la disciplina normativa attuale prevede ulteriori ed eventuali controlli approfonditi, sempre eseguiti da Ingegnere esperto, relativi alla cosiddetta verifica decennale. Tale verifiche nasce dall’incrocio del D.Lgs 81/2008, del D.Lgs 206/2005 e della Direttiva (macchine) 2006/42/CE con gli stralci fedeli che nel seguito vengono riproposti:

 

D.Lgs. 81/2008, Articolo 71, Comma 8.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

 

D. Lgs. 206/2005, Art. 106 – Decadenza: Comma 1.
Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno

DIRETTIVA 2006/42/CE: Allegato VII, Articolo 2.
Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.

Norma Tecnica ISO 12482-1, Articolo 6.2
“If criteria are not available” Where the user/owner does not have assessment criteria for a crane, the following shall be used to indicate when a special assessment shall be carried out:
a) any increase in the frequency of reported defects;
b) when the regular inspection (see IS0 9927-l) reveals a significant deterioration in the condition of the crane.
In no circumstances shall the special assessment be carried out later than the following number of years after manufacture for:
– tower cranes, loader cranes, mobile cranes: 10 years;
– all other cranes: 20 years.

Come si evince, il limite dei 10 anni è riferito, non già ad una specifica scadenza di legge come per il DM 11/04/2011, ma essenzialmente ad un principio di responsabilità del datore di lavoro, in quanto decorsi 10 anni dalla immissione sul mercato, il produttore viene ad essere esentato da qualunque responsabilità sulla macchina di sollevamento (in effetti la norma può essere estesa a qualunque macchina, attrezzattura utilizzata in un processo produttivo di qualunque genere) che ricade pertanto sul datore di lavoro.